Art. 31.
(Regolamento di attuazione. Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali adotta, sentito il parere dell'Istituto, nonché il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il regolamento di attuazione della presente legge.
      2. Le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata di cui al comma 1 devono esprimere il proprio parere entro un mese dalla trasmissione dello schema di regolamento. In caso di inadempienza, il Ministro

 

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dei beni e delle attività culturali procede ad adottare comunque il regolamento.
      3. Gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono sostituiti dai seguenti:

      «Art. 10 - (Incentivi alla produzione). - 1. A favore delle imprese produzione dei film dui cui all'articolo 2, è concesso un contributo pari al 25 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film è stato proiettato per la durata di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico secondo gli accertamenti della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), per quanto riguarda i film che hanno incassato tra 51.646 euro e 2.582.284 euro. Per incassi superiori a 2.582.284 euro e fino a 5.164.568 euro, il contributo è del 20 per cento. Per la parte di incassi superiore a 5.164.568 euro, e fino al limite massimo di 20.658.275 euro, il contributo è del 10 per cento. Il contributo è vincolato al reinvestimento, accertato da una società di certificazione, nella produzione di nuovi film.

      Art. 11. - (Incentivi destinati ai soggetti appartenenti all'Unione europea). - 1. Un contributo, nella misura dell'1 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film è stato proiettato per la durata di due anni dalla sua prima proiezione, e da dividere in parti uguali, è concesso a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura, che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea e risultino iscritti, con la rispettiva qualifica, nel pubblico registro per la cinematografia di cui all'articolo 23.

      Art. 11-bis. - (Attestato di qualità). - 1. L'Istituto per lo sviluppo del cinema spa rilascia un attestato di qualità ai film che hanno particolari caratteristiche artistiche e culturali. Ai film ai quali è rilasciato l'attestato di qualità, nella misura massima di dieci l'anno, e che risultano, secondo le segnalazioni della SIAE, essere stati regolarmente programmati in pubblico, è assegnato un premio il cui ammontare è fissato annualmente dall'Istituto stesso. Tale premio è ripartito: il 71 per cento al produttore; il 10 per cento al regista; il 3 per cento

 

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all'autore del soggetto; il 7 per cento all'autore della sceneggiatura; il 2 per cento all'autore del commento musicale; il 3 per cento al direttore della fotografia; il 2 per cento all'autore della scenografia e il 2 per cento all'autore del montaggio».